Società
La SFIRS S.p.A. (Intermediario Finanziario ex art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio.
La SFIRS S.p.A. (Intermediario Finanziario ex art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio.
Organi sociali
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna, a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione soggetti che abbiano interessi nelle imprese partecipate dalla Società.
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna, a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione soggetti che abbiano interessi nelle imprese partecipate dalla Società.
Statuto
Lo statuto della SFIRS S.p.A. - Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A.
Lo statuto della SFIRS S.p.A. - Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A.
Trasparenza bancaria
In tema di "vigilanza prudenziale", la Banca d’Italia, con la Circ. 288/2015 e ss., Titolo IV, Capitolo 13, Sez.I, oltre a definire il sistema dei requisiti patrimoniali che le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare per fronteggiare i rischi tipici dell'attività creditizia: rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo (c.d. primo Pilastro), disciplina il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale - noto con la sigla ICAAP (c.d. secondo Pilastro) e introduce l'obbligo di rendere pubbliche, almeno annualmente, le informazioni inerenti la propria adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione, al controllo ed alla gestione di tali rischi (c.d. terzo Pilastro), attraverso la redazione di un documento denominato "informativa al pubblico".
La SFIRS quale Società Pubblica è, inoltre, soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 (Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) che, per quanto qui interessa, all’art. 6 commi 2 e 4, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne diano conto nella “Relazione sul governo societario” che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
Attese le analogie riscontrate fra le informazioni richieste dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e quelle che caratterizzano l' "Informativa al Pubblico", il documento in parola è teso ad adempiere anche alle prescrizioni di cui all’art 6 del Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica e verrà pubblicato in questo sito anche nell'apposita sezione di "Società Trasparente".
In tema di "vigilanza prudenziale", la Banca d’Italia, con la Circ. 288/2015 e ss., Titolo IV, Capitolo 13, Sez.I, oltre a definire il sistema dei requisiti patrimoniali che le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare per fronteggiare i rischi tipici dell'attività creditizia: rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo (c.d. primo Pilastro), disciplina il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale - noto con la sigla ICAAP (c.d. secondo Pilastro) e introduce l'obbligo di rendere pubbliche, almeno annualmente, le informazioni inerenti la propria adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione, al controllo ed alla gestione di tali rischi (c.d. terzo Pilastro), attraverso la redazione di un documento denominato "informativa al pubblico".
La SFIRS quale Società Pubblica è, inoltre, soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 (Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) che, per quanto qui interessa, all’art. 6 commi 2 e 4, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne diano conto nella “Relazione sul governo societario” che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
Attese le analogie riscontrate fra le informazioni richieste dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e quelle che caratterizzano l' "Informativa al Pubblico", il documento in parola è teso ad adempiere anche alle prescrizioni di cui all’art 6 del Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica e verrà pubblicato in questo sito anche nell'apposita sezione di "Società Trasparente".